La definizione di "atto sessuale" ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale rappresenta uno degli aspetti più delicati e complessi del diritto penale. La Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti interpretativi su questo tema.
Il quadro normativo
L'art. 609-bis del Codice Penale punisce chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali. La norma non fornisce una definizione specifica di "atto sessuale", lasciando alla giurisprudenza il compito di delinearne i contorni.
L'orientamento della Cassazione
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, per "atto sessuale" deve intendersi qualsiasi comportamento che, per le modalità concrete di realizzazione, sia diretto in modo non equivoco al soddisfacimento dell'istinto sessuale.
I criteri identificativi sono:
- Finalità sessuale: l'atto deve essere diretto al soddisfacimento dell'istinto sessuale
- Modalità di realizzazione: il comportamento deve essere inequivocabilmente orientato in senso sessuale
- Percezione della vittima: rileva anche come l'atto viene percepito dalla persona offesa
- Contesto: le circostanze concrete in cui si verifica il comportamento
Casistica giurisprudenziale
La Suprema Corte ha chiarito che costituiscono atti sessuali:
- I palpeggiamenti delle parti intime
- I baci forzati, quando abbiano connotazione sessuale
- Gli sfregamenti delle parti genitali
- L'esibizione degli organi genitali con finalità sessuale
- Il costringere la vittima a toccare le parti intime dell'agente
Elementi distintivi
È fondamentale distinguere tra:
✅ Atto sessuale
- Finalità sessuale evidente
- Coinvolgimento parti intime
- Modalità inequivocabili
- Durata e intensità significative
❌ Non atto sessuale
- Contatti accidentali
- Gesti di cortesia
- Comportamenti ambigui
- Atti privi di connotazione sessuale
Principi consolidati
La giurisprudenza ha stabilito che:
- Non è necessario il contatto fisico diretto con gli organi genitali, essendo sufficiente anche il contatto con altre parti del corpo se finalizzato al soddisfacimento sessuale
- Rileva l'intenzione dell'agente e la percezione della vittima
- Il consenso deve essere libero e consapevole, non viziato da violenza, minaccia o abuso
- La durata dell'atto non è determinante ai fini della configurabilità del reato
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