Nessuna spesa processuale
La sentenza non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento.
Tutela Penale
Declaratoria di estinzione del reato a seguito di patteggiamento: tornare con la fedina penale pulita.
Art. 444 C.P.P.
L'articolo 444 del Codice di Procedura Penale stabilisce che l'imputato e il Pubblico Ministero possono chiedere al Giudice l'applicazione di una sanzione diminuita fino a un terzo.
I benefici premiali del patteggiamento — Art. 445 C.P.P.
La sentenza non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento.
Non si applicano pene accessorie e misure di sicurezza (eccetto confisca ex art. 240 C.P.).
Il reato si estingue se non si commettono nuovi reati nel termine previsto dalla legge.
Si estingue ogni effetto penale: è come se il reato non fosse mai accaduto.
Il periodo di osservazione previsto dalla legge
5 anni
Per i delitti
2 anni
Per le contravvenzioni
«Il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale.»
Art. 445 C.P.P.
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